Decreto di emanazione Corso di Laurea magistrale in “Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e valorizzazione”: n. 974/16 del 22.11.2016
Decreto di modifica Corso di Laurea Magistrale in “Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM2/LM89): n. 387/21 del 08.07.2021
Regolamento lezioni fuori sede
Art. 1 Oggetto della disciplina
Il presente regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del
Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento di Dipartimento, disciplina il finanziamento, con fondi del Dipartimento, delle lezioni tenute fuori sede nell’ambito degli insegnamenti di seguito meglio descritti.
Sono lezioni fuori sede quelle tenute fuori dal Comune di Viterbo, nell’ambito delle ore di
lezione frontale di ciascun insegnamento, esclusivamente agli studenti del corso.
Ciascun docente può richiedere il finanziamento per un massimo di tre lezioni fuori sede, per
ciascun anno accademico.
Le lezioni fuori sede che possono essere finanziate dal Dipartimento ai sensi del presente
regolamento, sono soltanto quelle che accedono ai seguenti insegnamenti:
Archeologia dei paesaggi;
Archeologia e storia dell’arte greca;
Archeologia dell’arte romana;
Archeologia industriale
Archeologia medievale;
Archeozoologia;
Etruscologia;
Numismatica;
Paletnologia;
Storia dell’architettura contemporanea;
Storia del restauro;
Storia dell’arte bizantina;
Storia dell’arte contemporanea;
Storia dell’arte dei paesi europei II;
Storia dell’arte medievale in Europa e nell’area del Mediterraneo;
Storia dell’arte moderna;
Art. 2 Fondo di Finanziamento
E’ istituito un Fondo per il finanziamento delle lezioni fuori sede, al fine di agevolare la massima
partecipazione degli studenti.
Il Consiglio di Dipartimento determina l’ammontare del Fondo destinato a finanziare le lezioni
fuori sede.
Art. 3 Domande di Finanziamento
Ciascun Docente può formulare domanda di accesso ai finanziamenti, con istanza da presentare
al Consiglio di Dipartimento entro il 15 ottobre ed il 15 marzo di ciascun anno, rispettivamente
co riguardo ai corsi tenuti nel primo e nel secondo semestre.
La domanda di finanziamento deve indicare deve indicare, l’insegnamento ed il docente
proponente, l’oggetto della lezione da tenere fuori sede, il luogo in cui essa è programmata, la
data eventuale e il numero di studenti frequentanti il corso che partecipino alla lezione, nonché
l’importo del finanziamento richiesto.
La domanda che non risulti accolta diviene inefficace e può essere ripresentata per un successivo
semestre.
Art. 4 Commissione
Il Consiglio di Dipartimento nomina la Commissione per l’esame delle domande di
finanziamento delle lezioni fuori sede, garantendo una equa rappresentanza dei docenti del
Dipartimento, con particolare riguardo a quelli afferenti agli insegnamenti di cui all’art. 1
comma 4.
La Commissione giudica l’ammissibilità delle domande ed assegna i fondi alle domande
ammissibili, in misura proporzionale al numero degli studenti destinatari di ciascuna lezione
fuori sede.
Art. 5 Liquidazione dei fondi
I fondi assegnati dalla Commissione, vengono liquidati a fronte della presentazione dei
documenti di spesa e corrispondentemente ai costi effettivamente sostenuti.
Il Docente è responsabile per la sicurezza degli studenti nel corso della lezione fuori sede e non
ha diritto a rimborsi spese od indennizzi.
Eventuali fondi assegnati e non liquidati in ragione della mancata presentazione dei documenti
di spesa corrispondenti alla domanda di assegnazione, sono riacquisiti al Dipartimento e
liberamente disponibili.