Ultimo aggiornamento: 20.02.25
I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% hanno diritto a un congedo annuale per cure, anche frazionato.
A tutto il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato in servizio indipendentemente dalla durata del contratto e non viene riproporzionato in base ai mesi effettivi di servizio.
Il congedo può avere una durata massima di 30 giorni nell’anno solare, anche in maniera frazionata e non si cumulano.
Oltre all’invalidità, è necessario che le cure siano certificate da un medico convenzionato con il SSN o appartenente a una struttura sanitaria pubblica e siano correlate alla patologia invalidante.
Si può utilizzare il congedo per cure esclusivamente per sottoporsi a cure necessarie e non rinviabili, che siano correlate all’invalidità riconosciuta, e che siano state prescritte dal medico di base o convenzionato con il SSN.
Il congedo è retribuito come una malattia, ma non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea lo svolgimento delle cure per le quali gli è stato concesso di fruire del congedo. Se il lavoratore si è sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. Si richiede pertanto una attestazione del medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) dalla quale risulti la necessità delle cure ed in cui sia anche indicato che le cure sono strettamente connesse all’infermità invalidante riconosciuta, ovvero deve esistere un nesso tra le cure e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico) e specificato il tipo e la durata della cura/terapia.
D.Lgs. 119/2011, art. 7
Il dipendente contatta l’ufficio Personale Dirigente e Tecnico amministrativoper l’abilitazione del giustificativo sul portale StartWeb.
Ogni qualvolta che il dipendente fruisce del giustificativo allega girnalemnte la documentazione a supporto: