Aggiornamento al 05.08.2025
Il diritto alle ferie è volto a garantire la tutela delle energie fisiche e psichiche del lavoratore e si basa su due principi cardine:
Riferimenti normativi
Le ferie vengono assegnate all’inizio di ogni anno in modo cumulativo.
Spettano sia al personale a tempo indeterminato sia a quello a tempo determinato, in misura proporzionale al periodo di servizio svolto.
L’ammontare dei giorni di ferie varia in base al tipo di contratto e agli anni di servizio.
Rispetto alla tipologia di contratto, il numero di giorni di ferie spettanti:
Rispetto all’anzianità in servizio, il numero di giorni di ferie spettanti:
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo determinato stipulati anche con L’univeristà degli studi della Tuscia, abbia prestato servizio per più di 3 anni,questi gli vengono contati ai fini dell’anzianità di servizio per il numero di ferie maturate.
Tenendo conto delle esigenze di servizio, le ferie e le festività soppresse sono fruite previa richiesta al Responsabile, che rilascia la relativa autorizzazione attraverso il portale delle presenze StartWeb
Le ferie e le festività soppresse sono fruite nel corso di ciascun anno solare.
Al dipendente, che ne faccia richiesta, sono assicurate almeno due settimane di ferie continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre di ciascun anno.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno, previa autorizzazione del Responsabile.
In caso di comprovata impossibilità a usufruire dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, le stesse, nella misura massima di 2 settimane (10 giorni), possono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le ferie non utilizzate possono essere pagate solo nei casi previsti dalla legge, e precisamente quando si verificano una delle due casistiche:
Le ferie possono essere sospese nei casi di:
I giorni di ferie spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:
Il dipendente può, su base volontaria e a titolo gratuito, cedere a un collega le ferie o riposi solo se il collega ha bisogno di assistere un figlio minore con patologia che richiede cure continue.
L’ateneo garantisce l’Anonimato del richiedente.
Tipologie cedibili
Richiesta di ferie solidali
Possono essere presentate richieste, anche reiterabili, per un massimo di 30 giorni per domanda, con certificazione sanitaria da struttura pubblica o convenzionata
Offerta e assegnazione
Fruizione per beneficiario
Il beneficiario può usare le giornate cedute solo dopo aver esaurito:
Disponibilità fino alla cessazione dello stato di necessità
Le ferie cedute restano a disposizione finché perdura la necessità assistenziale; se questa termina prima della fruizione completa, i giorni non utilizzati ritornano proporzionalmente ai cedenti
Nella procedura Start Web, alla voce “Riepiloghi”, è possibile verificare i totali residui degli anni precedenti e le ferie maturate dell’anno in corso, aggiornati ogni volta che si inserisce una richiesta di ferie, anche se non ancora validata.
Nell’anno di maturazione è riportata, sulla procedura Start Web, la data di scadenza al 31.12. Tale data non indica la scadenza effettiva delle ferie ma è l’indicazione del periodo nel quale le ferie si maturano.
Es. anno 2024 sulla procedura è visibile la scadenza 31.12.2024, che indica la data di scadenza naturale delle ferie. In caso di riporto di 10 giorni ai 18 mesi successivi, a partire dal gennaio successivo la data di scadenza delle ferie anno 2024 visualizzata sarà 30.06.2026.
In aggiunta alle ferie, sono previsti fino a un massimo di 4 giorni di riposo (festività soppresse), da fruire entro l’anno solare, attribuiti in base ai giorni settimanali lavorati e indipendnetemente dall’anzianità di servizio maturata.
Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le festività spettanti sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.
I giorni di festività spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute alle stesse cause di riduzone delle ferie
Le festività soppresse se non fruite entro l’anno di maturazione non possono essere procrastinate agli anni successivi.