Le ferie e le festività soppresse maturate, prima del periodo di aspettativa, devono essere fruite nei termini previsti dal contratto e comunque entro l’inizio del periodo di aspettativa richiesto, diversamente non potranno essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nei due anni successivi all’aspettativa, il dipendente non può essere incaricato né svolgere funzioni di vigilanza o controllo.
Il dipendente non potrà usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli per motivi di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo (art. 38 c.1, CCNL 16.10.2008)
Al termine dell’incarico dirigenziale, il dipendente ha diritto a rientrare nella posizione di origine (con la qualifica posseduta prima dell’aspettativa).
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