Nella sezione di seguito è possibile consultare nel dettaglio il Regolamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Comunicazione e del Turismo e dei singoli Corsi di Laurea triennale e magistrale.
Regolamento del Dipartimento:
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo
Regolamenti dei Corsi:
Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali (L-1)
Corso di Laurea in Scienze umanistiche (L-10)
Corso di Laurea inter-ateneo in Scienze dell’educazione (L-19)
Corso di Laurea in Comunicazione, tecnologie e culture digitali (L-20)
Corso di Laurea in Filologia moderna (LM-14)
Approvato nel Senato Accademico del 27.06.2017
Articolo 1
Oggetto della disciplina
Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo della Università degli Studi della Tuscia (di seguito indicato come “Dipartimento”).
Articolo 2
Funzioni, organi e uffici del Dipartimento
Articolo 3
Consiglio di Dipartimento
Articolo 4
Direttore
Articolo 5
Commissione paritetica docenti-studenti
Articolo 6
Consigli dei corsi di studio
Articolo 7
Amministrazione
Articolo 8
Modifiche al Regolamento
Le proposte di modifica del presente Regolamento, presentate dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, sono discusse dal Consiglio e approvate secondo le modalità e con le maggioranze previste dallo Statuto.
Approvato in C.di D. 04.03.2019, C.d.A. il 08.04.2020 – S.A. il 06.04.2020
Articolo 1
Oggetto
Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento del DISUCOM, disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di Laurea triennale in “Scienze dei Beni Culturali”, classe L-1.
Articolo 2
Finalità del Corso di laurea
Articolo 3
Consiglio del Corso di laurea
Articolo 4
Diritti e doveri degli studenti
Articolo 5
Orientamento e tutorato
Articolo 6
Requisiti di ammissione
Articolo 7
Trasferimenti e studenti fuori corso
Articolo 8
Organizzazione delle attività didattiche
Articolo 9
Ulteriori attività formative
Articolo 10
Esami e modalità di verifica
Articolo 11
Mobilità internazionale
Articolo 12
Prova finale
Articolo 13
Qualità
Il Corso di Laurea concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.
Articolo 14
Norme finali e modifiche al regolamento
Approvato in C.di D. il 21.06.2018 – C.d.A. il 31.10.2018 – S.A. il 30.01.2019
Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento del Disucom, disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di laurea triennale in Scienze Umanistiche-L 10 (di seguito, il Corso di studio).
Art. 2
Finalità del Corso di studio
Art. 3
Consiglio del Corso di studio
Art. 4
Diritti e doveri degli studenti
Art. 5
Orientamento e tutorato
Art. 6
Requisiti di ammissione
Art. 7
Trasferimenti e studenti fuori corso
Art. 8
Organizzazione delle attività didattiche
Art. 9
Esami e modalità di verifica
Art. 10
Altre attività formative
Art. 11
Prova finale e conseguimento del titolo
Art. 12
Mobilità internazionale
Art. 13
Qualità
Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 14
Norme finali e modifiche al regolamento
Approvato nel CdD 08.04.2024 – SA 29.4.2024 – CdA 30.4.2024
Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del
Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento del Dipartimento di Scienze
Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell’Università degli Studi della Tuscia, di
concerto al Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di laurea triennale inter-
ateneo in Scienze dell’Educazione-L 19 (di seguito, il Corso di studio) con sede
amministrativa e gestionale a Viterbo.
Art. 2
Obiettivi formativi del Corso di Laurea
1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore in Scienze dell’Educazione.
2. Il Corso di studio mira a garantire a studenti e studentesse una formazione
interdisciplinare rivolta alle più diverse esigenze educative della complessa realtà sociale
odierna e prevede la formazione di professionisti dell’educazione che abbiano conoscenze e
competenze specifiche nel settore pedagogico, metodologico-didattico, psicologico,
sociologico e igienico-sanitario, caratterizzanti il lavoro di educatore socio-pedagogico e di
educatore negli asili nido e nei servizi per l’infanzia. I Laureati nel Corso in questione
attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico
elaborato da équipe multidisciplinari, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con
obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita
quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in
difficoltà. Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre
più avanzati di autonomia; organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali
all’interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in
modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il
coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della
collettività. L’esercizio della professione di Educatore professionale è regolamentato dalle
leggi dello Stato. Le competenze dell’educatore professionale riguardano: la gestione dei
rapporti interpersonali e di gruppo, l’interazione con istituzioni e realtà territoriali nelle quali
si debbano effettuare interventi educativi, con capacità di utilizzare specifici metodi e
strumenti di intervento e di ricerca in campo educativo; capacità di analisi, progettazione,
realizzazione e validazione di strumenti valutativi per il sistema educativo, in contesto
locale, nazionale e internazionale, anche mediante tecnologie multimediali.
Il Corso è strutturato in un unico curriculum in “Scienze dell’educazione”
contraddistinto da una significativa presenza di discipline pedagogiche, metodologico-
didattiche, psicologiche, sociologiche, antropologiche storiche e relative alla lingua inglese, e punta all’acquisizione di competenze necessarie ad attività professionali nell’ambito della
cura, dell’educazione e della socializzazione delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni;
dell’analisi dei loro bisogni individuali e del contesto sociale, culturale e territoriale; della
progettazione e dell’organizzazione di servizi per l’infanzia in prospettiva inclusiva. Il profilo
professionale dell’educatore socio-pedagogico si caratterizza per interventi, sia nei servizi
2 pubblici sia in quelli privati, nei seguenti contesti: educativo e formativo; scolastico;
sociosanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socioeducativi; socioassistenziale; della
genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario;
dell’inclusione e della cooperazione internazionale. Nello specifico, è chiamato ad operare
nei: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi
educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l’infanzia, nonché per l’inclusione e la
prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi
per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di
consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere
e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di
ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi
per l’integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell’informazione e
della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione,
collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti
detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
servizi per l’aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.
Art. 3
Diritti e doveri degli studenti
1. Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative
adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che
vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal
Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del
Corso di studio e hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto
indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. Sono tenuti a osservare un comportamento
responsabile all’interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento.
2. Le reciproche relazioni tra docenti e studenti devono essere improntate alle norme della
buona educazione e a rispettare la normativa vigente.
Art. 4
Orientamento e tutorato
1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori,
con l’obiettivo di divulgare l’offerta formativa del Corso di studio. L’attività di
orientamento, si svolge in collaborazione con l’Ateneo e con gli altri Corsi di studio istituiti
nel Dipartimento.
2. Il tutorato è un’attività che ha l’obiettivo di assistere lo studente lungo il suo percorso di
studio, incentivare la sua partecipazione alla vita accademica, promuovere la frequenza ai
corsi e agevolare il conseguimento della laurea nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi
formativi del Corso di studi al quale è iscritto. La figura del tutor studentesco assume in tale
contesto un ruolo rilevante per orientare le scelte degli studenti più giovani, al fine di:
-fornire informazioni e consigli utili per lo studio;
– predisporre strumenti per il recupero delle lacune di apprendimento nelle conoscenze e
nelle abilità di base;
-favorire la consapevolezza degli studenti nella elaborazione di un progetto generale di studi;
-valorizzare gli strumenti necessari per individuare un metodo idoneo ad affrontare lo studio
e gli esami;
-assistere gli studenti nella scelta dell’area disciplinare e del docente per sviluppare una tesi
di laurea;
-fornire supporto di orientamento nell’individuazione dei percorsi di apertura al mondo delle
professioni.
3. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di
Dipartimento.
Art. 5
Requisiti di ammissione
1. Per essere ammessi al Corso di studio è obbligatorio essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito in Italia o di un titolo
conseguito all’estero e riconosciuto equivalente secondo la normativa vigente. Il corso di
studio è ad accesso programmato e prevede lo svolgimento del TOLC-SU costituito da
quesiti a scelta multipla su comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana,
conoscenze e competenze acquisite negli studi, ragionamento logico e lingua inglese.
L’iscrizione alla selezione di accesso al corso di laurea viene indicata nel bando di
ammissione. Il mancato raggiungimento della soglia minima del TOLC-SU, come previsto
dal bando, può dar luogo ad obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
2. In caso di assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) lo studente è tenuto a
frequentare corsi di supporto specifici, al termine dei quali è prevista una verifica per
accertare che le lacune siano state colmate. In caso di mancato superamento della verifica
OFA, lo studente è tenuto a frequentare nuovamente i corsi di supporto e non potrà sostenere
un esame deliberato dal Consiglio di Corso, e relativo agli insegnamenti di base del 2° anno.
3. È previsto l’esonero dal sostenimento del test TOLC-SU per chi proviene da passaggio
interno, trasferimento e/o abbreviazione di corso, purché abbia già acquisito almeno 6 CFU
nel percorso di provenienza.
Art. 6
CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale
1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. All’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi gli studenti possono
optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dal
Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per l’iscrizione degli studenti a tempo
parziale ai corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia.
Art. 7
Trasferimenti e studenti fuori corso
1. Lo studente che intenda trasferirsi da altro corso di laurea dell’Università degli Studi
della Tuscia o da altra università deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati
dall’Ateneo, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente. In via eccezionale, il
Consiglio di Corso di studio può accettare la richiesta di trasferimento oltre i termini stabiliti
quando la domanda sia giustificata da gravi motivi, documentati dal richiedente
2. La domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalla documentazione del
percorso formativo di provenienza e deve indicare chiaramente il corso di laurea cui lo
studente intende iscriversi. La domanda è esaminata dal Presidente del Consiglio di Corso di
studio e dal Consiglio di Dipartimento, che valutano e approvano l’eventuale riconoscimento
dei crediti acquisiti dallo studente nel corso di provenienza, il suo diritto ad un’abbreviazione di corso e, di conseguenza, l’anno al quale sarà ammesso. Il Consiglio di Dipartimento, su
proposta del Consiglio di Corso di studio e in relazione alla classe di laurea di provenienza,
assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo i seguenti criteri:
coerenza fra obiettivi formativi degli insegnamenti svolti nella sede di provenienza con
quelli specifici del corso in Scienze dell’educazione.
Art. 8
Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca
1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca deve, prima della
partenza, indicare le attività formative, e i relativi CFU, che intende conseguire all’estero,
concordando il piano formativo (learning agreement) con il referente di Dipartimento per
l’internazionalizzazione. Tale piano di studio, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è
comunque modificabile anche dopo la partenza dello studente, seguendo analoga procedura
(change). Il riconoscimento dei CFU avverrà con delibera del Consiglio di Dipartimento in
seguito alla trasmissione da parte dell’Università estera o ente ospitante del documento finale
(transcript) comprovante il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi formativi
previsti.
Art. 9
Organizzazione delle attività didattiche
1. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei regolamenti di
Ateneo e nella normativa vigente in materia di accesso alla professione di Educatore dei
servizi educativi per l’infanzia riferibile al D.Lgl. 65/2017 e ai successivi D.M. 378/2018
(All.b) e nota ministeriale n. 14176/2018 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.
Tutti gli insegnamenti da 9 cfu nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-
PSI/01, M-PSI/04, SPS/07, SPS/08 sono organizzati in un corso base (6 cfu) ed un
laboratorio (3 cfu). Il Laboratorio presenta contenuti specifici dedicati alla prima infanzia e
alle applicazioni ai contesti educativi per l’infanzia. Le discipline dei SSD M-PED/01, M-
PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/08, MED/38, MED/39,
MED/42, SPS/07, SPS/08 presentano una parte del programma dedicata alla prima infanzia e
alle applicazioni ai contesti educativi per l’infanzia.
2. Il Corso di studio ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato
quando lo studente ha acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito cfu). Alla
formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la
prova finale. L’insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal
Dipartimento e dal Consiglio di corso di studio, nei piani di studio proposti nell’Offerta
formativa. L’Ateneo stabilisce il numero di ore di attività didattica (lezione frontale,
seminario, laboratorio, ecc.) corrispondente a 1 credito.
3. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è consigliata. I docenti possono introdurre
programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone
segnalazione nei tempi e nei luoghi indicati dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di
studio. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere
comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese
pubbliche.
4. Lo studente deve compilare il proprio piano di studi online sul Portale dello studente
all’inizio del primo anno di corso in tempo utile per partecipare alla prima sessione d’esami.
Negli anni successivi al primo, lo studente può modificare il proprio piano di studi, nei limiti
dell’ordinamento didattico e nei tempi prestabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
5. I piani di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed
esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di CFU indicata nell’Offerta
formativa.
6. Come esami a scelta lo studente può optare per ognuno degli insegnamenti attivati nei
corsi di laurea triennali del Dipartimento, o comunque attivati nei corsi di laurea triennali
dell’Ateneo.
7. Per tutte le informazioni riguardanti gli insegnamenti indicati nei piani di studio come
“mutuati”, cioè, appartenenti ad altri corsi dell’Ateneo, lo studente dovrà fare riferimento al
Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.
8. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed
averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale.
L’iscrizione a corsi singoli va effettuata secondo le modalità previste dall’Ateneo.
9. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni,
programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatiche
dell’Ateneo, accedendovi con le proprie credenziali. Mediante tali piattaforme lo studente
potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera
universitaria.
Art. 10
Esami e modalità di verifica
1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e
secondo il calendario definito dal Dipartimento.
2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal loro piano di studi
per l’anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l’insegnamento. Possono,
inoltre, sostenere anche esami previsti dal loro piano di studi, ma relativi ad anni di
iscrizione precedenti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima
sessione dell’anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma
con il titolare di insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel
momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione e determinano l’abbreviazione del
percorso di studi.
3. Lo studente può chiedere alla segreteria didattica di anticipare uno o più esami tra quelli
dell’anno successivo, concordando il programma d’esame con il titolare dell’insegnamento.
4. Le prove d’esame possono essere orali, scritte o laboratoriali o, anche, combinare queste
diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell’insegnamento. I risultati delle
prove d’esame scritte devono essere comunicati agli studenti in tempo utile, per consentire a
chi intenda rifiutare la votazione, di potersi iscrivere all’appello successivo.
5. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini
della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei
contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione
finale in sede d’esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie
dovrà curare che queste si svolgano pubblicamente. Il docente deve, altresì, preoccuparsi di
non condizionare il regolare svolgimento delle altre lezioni, e deve comunicare data e orario
delle prove alla Segreteria didattica.
6. Lo studente può rinunciare a completare l’esame sia durante una prova orale, sia durante
una prova scritta o laboratoriale. In tal caso l’esame sarà registrato come “non concluso”, e
lo studente potrà ripetere la prova d’esame prenotandosi per un appello successivo.
7. La valutazione delle prove d’esame è in trentesimi; la votazione minima per superare
l’esame è 18/30. L’esame con una valutazione inferiore a 18/30 sarà registrato dal docente come “non superato” e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere
l’esame solo a partire dalla sessione successiva.
Art. 11
Altre attività formative
1. Le altre attività formative sono costituite dalla Prova finale (obbligatoria) e da attività
diverse dagli esami (come: laboratori, tirocinio interno e tirocinio esterno), che consentono
di acquisire il numero di crediti indicato nell’ordinamento didattico del Corso di studio.
L’attribuzione dei crediti al termine di tali attività formative è soggetta ad approvazione da
parte del Dipartimento.
2. Le altre attività formative sono disciplinate dal Consiglio di Corso di studio e dal
Dipartimento in ciascun anno accademico e comprendono la partecipazione ai diversi
laboratori organizzati dal Dipartimento, insieme alla partecipazione a seminari e conferenze
organizzate dal Dipartimento. I tirocini curriculari sono effettuati presso gli enti pubblici e
privati convenzionati.
3. Il riconoscimento delle altre attività formative è sempre successivo rispetto
all’esperienza svolta e viene condotto a compimento mediante una richiesta adeguatamente
documentata con attestati specifici da parte dello studente, o dagli Enti convenzionati, che è
valutata dal Presidente del Consiglio di corso e approvata dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 12
Prova finale e conseguimento del titolo
1. La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi
qualificanti del Corso di Studio e verte in un elaborato scritto, un progetto o un prodotto
multimediale realizzato dallo studente su un argomento anche di natura interdisciplinare,
coerente con il percorso del Corso di studio.
2. La prova finale viene svolta secondo le modalità determinate dal Consiglio di
Dipartimento, in conformità con le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e
dovrà essere verificata da un Relatore nominato tra i docenti del Corso di studio.
3. La prova finale è discussa oralmente davanti a una Commissione, secondo l’art. 28,
comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al
punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei
seguenti criteri:
– Valutazione della carriera e del percorso formativo (1 punto in aggiunta alla media se lo
studente è in corso; 1 punto in aggiunta alla media se in possesso di certificazione Erasmus);
– Giudizio del Relatore (max 4 punti);
– Giudizio della Commissione (max 2 punti).
Art. 13
Mobilità internazionale
1. Il Corso di studio sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei
programmi riconosciuti dagli organismi dell’Unione Europea e internazionali, offrendo
supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.
2. Il Corso di studio, coordinandosi con il Dipartimento, mette le proprie risorse
organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di
programmi di mobilità internazionale.
3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al
Consiglio di Corso di Studio il riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero presentando la
documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la
mobilità degli studenti.
Art. 14
Qualità
Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’Università nelle forme e nei
modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal
Consiglio di Dipartimento.
Art. 15
Norme finali e modifiche al regolamento
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai
Regolamenti dell’Ateneo, oltre che alla normativa vigente e alla convenzione stipulata tra
l’Università degli Studi della Tuscia e l’Università degli Studi Roma Tre.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su
proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di
studio. La proposta è discussa nella riunione del Consiglio di Corso di studio successiva alla
data di presentazione della stessa, e approvata dal Consiglio di Dipartimento sede
amministrativa, sentito il Dipartimento di riferimento dell’Università Roma Tre, con le stesse
procedure previste per la sua adozione dal Regolamento Didattico di Ateneo, prima di essere sottoposta al Senato Accademico.
Approvato in C.di D. il 21.06.2018 – C.d.A. il 31.10.2018 – S.A. il 27.11.2018
Articolo 1
Oggetto
Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento del Disucom, disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di laurea triennale in “Comunicazione, tecnologie e culture digitali” L-20 (di seguito, il Corso di laurea).
Articolo 2
Finalità del Corso di laurea
Articolo 3
Consiglio del Corso di laurea
Articolo 4
Diritti e doveri degli studenti
Articolo 5
Orientamento e tutorato
Articolo 6
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al Corso di laurea è obbligatorio essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e secondo quanto indicato dal Regolamento Didattico di Ateneo. L’adeguatezza della preparazione iniziale è accertata mediante una prova di ingresso, non vincolante ai fini dell’iscrizione, volta a verificare i requisiti di cultura generale e di capacità di comprensione dei testi necessari per frequentare i corsi. Il mancato superamento della prova d’ingresso comporta l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per i quali lo studente è tenuto a frequentare un corso di supporto specifico, al termine del quale è prevista una verifica per accertare che le lacune siano state colmate. In caso di mancato superamento della verifica OFA, lo studente è tenuto a frequentare nuovamente il corso di supporto. Fino a quando lo studente non avrà superato la verifica OFA non potrà sostenere un esame obbligatorio, deliberato dal Consiglio di Corso di laurea, scelto fra gli insegnamenti del II anno e di conseguenza non potrà concludere il suo percorso di studio.
Articolo 7
Trasferimenti e studenti fuori corso
Articolo 8
Organizzazione delle attività didattiche
Articolo 9
Esami e modalità di verifica
Articolo 10
Ulteriori attività formative
Articolo 11
Prova finale e conseguimento del titolo
Articolo 12
Mobilità internazionale
Articolo 13
Qualità Il
Corso di laurea concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.
Articolo 14
Norme finali e modifiche al regolamento
D.R. n. 555/19 del 23.07.2019
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Corso di studio magistrale in Filologia moderna (LM-14) (di seguito, Corso di studio) in conformità alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento del DISUCOM.
Art. 2
Finalità del Corso di studio
Art. 3
Organi del Corso di studio
Art. 4
Diritti e doveri degli studenti
Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all’interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 5
Requisiti di ammissione
Art. 6
Orientamento e tutorato
Art. 7
Trasferimenti e riconoscimento crediti pregressi
Art. 8
Organizzazione delle attività didattiche
Art. 9
Prove di verifica
Art. 10
Altre attività formative
Art. 11
Prova finale e conseguimento del titolo
Art. 12
Mobilità internazionale
Art. 13
Qualità
Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Art. 14
Norme finali e modifiche al Regolamento
D.R. n. 555/19 del 23.07.2019
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
Articolo 2
Denominazione, classe di appartenenza, organi del Corso di Studio
Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente. Può nominare un Vice-presidente scelto tra i docenti eleggibili come Presidente del Corso di studio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Articolo 3
Obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale
Il corso di Laurea Magistrale in Informazione Digitale è finalizzato ha come obiettivo primario la formazione di un laureato magistrale che abbia una elevata competenza tecnologica e informatica e sia in grado di operare secondo una visione interdisciplinare nella gestione, pianificazione, valorizzazione, fruizione dell’informazione e della comunicazione, al fine di proporre soluzioni a problemi complessi in ambienti digitali e crossmediali. Il corso di laurea magistrale, che rappresenta lo sviluppo naturale del corso triennale in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali, approfondisce quindi in termini di alta specializzazione i profili formativi elaborati nel corso di primo livello.
Il corso di laurea magistrale prepara a tali professioni in ambito comunicativo e di gestione dei contenuti digitali per aziende private, media company e istituzioni pubbliche orientate al business to consumer.
Il laureato, con un’opportuna scelta degli insegnamenti, può costruire profili professionali che garantiscono l’accesso alle Scuole di Dottorato di Ricerca e a sbocchi occupazionali diversi nel privato e nel pubblico.
Articolo 4
Requisiti di ammissione e modalità di verifica
Articolo 5
CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale
Articolo 6
Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio
Articolo 7
Riconoscimento conoscenze e abilità professionali certificate
II Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studi, può riconoscere – in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo – conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, in una misura non superiore a 40 CFU.
Articolo 8
Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca
Articolo 9
Organizzazione della didattica
Articolo 10
Elenco e caratteristiche degli insegnamenti
L’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività di base, caratterizzanti e affini e integrative, dell’articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell’insegnamento se diversa dall’italiano, della ripartizione degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e le eventuali propedeuticità è riportato sul sito del Dipartimento e nella Guida dello Studente.
Articolo 11
Tipologia delle forme didattiche
Articolo 12
Forme di verifica del profitto e di valutazione
Articolo 13
Prova finale
Articolo 14
Riconoscimento di crediti per stage e tirocini
Articolo 15
Regole di presentazione dei piani di studio individuali
Articolo 16
Tutorato
Articolo 17
Valutazione della qualità dell’organizzazione e dei risultati della didattica
Il Corso attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità:
Articolo 18
Norme finali
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