Per riprendere gli studi è necessario effettuare i pagamenti di un diritto fisso e della tassa di iscrizione all’anno accademico corrente.
Se la ripresa degli studi avviene dopo un anno di interruzione, il diritto fisso dovuto per l’anno di mancata iscrizione è pari a €320,00; se la ripresa degli studi avviene dopo 2 o più anni di interruzione il diritto fisso dovuto è pari a €200,00 per anno di mancata iscrizione fino a un massimo di €1000.
Contributo omnicomprensivo annuale (I, II, III, IV e V rata) calcolato secondo le disposizioni della vigente disciplina tasse e contributi.
A fronte del pagamento della prima rata, chi si laurea entro il 28 febbraio, non ha diritto ad alcun rimborso.
Se si ha invalidità superiore al 66% non si è tenuti ad alcun versamento per gli anni di interruzione e si deve, quindi, effettuare il pagamento della tassa di iscrizione all’anno accademico corrente (€16,00).
L’invalidità compresa tra il 40% e il 66% comporta il versamento della metà del diritto fisso dovuto per l’anno di mancata iscrizione (€320,00 oppure €200,00).
Possono interrompere la propria carriera per un solo anno, usufruendo del beneficio di pagare soltanto il diritto fisso di € 200, gli studenti impegnati nello svolgimento del servizio civile per quell’anno.
NOTA BENE Si è esonerati dal pagamento del diritto fisso per un anno quando si è costretti a interrompere gli studi:
a. a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
b. per maternità, previo certificato di gravidanza;
c. nell’anno di nascita o di adozione di un figlio; l’esonero si applica a un solo genitore per quell’anno accademico.
Nel caso in cui la laureanda/il laureando intenda riprendere gli studi dopo un anno di interruzione e abbia completato gli esami oppure abbia sostenuto almeno il 90% degli esami, è tenuto/a al versamento soltanto di un contributo forfettario (inclusivo di bollo e tassa regionale) pari a: