La presente pagina è aggiornata alla data del 2.12.2024
L’Ufficio ha sede presso il Rettorato dell’Università – Via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100 Viterbo
Il/la dipendente successivamente alla presa di servizio presso questo Ateneo è tenuto/a alla compilazione, sottoscrizione e consegna all’Ufficio Pensioni della dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art.145 del D.P.R. 29.12.1973 n.1092. Lo schema di tale dichiarazione è inoltrato, a cura dell’Ufficio Pensioni, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’interessato.
Il/la dipendente che intende inoltrare domanda di valutazione di periodi e/o servizi, ai fini di quiescenza, antecedenti alla nomina in ruolo, dovrà rivolgersi direttamente ad un Ente di Patronato.
Il/la dipendente che intende inoltrare domanda di riscatto di periodi e/o servizi, antecedenti alla nomina in ruolo, ai fini di previdenza (TFS/indennità di buonuscita), dovrà rivolgersi all’Ufficio Pensioni.
La circolare 20.06.2017 n.101 dell’I.N.P.S. ha previsto che a partire dal 1.09.2017 le Università sono tenute alla sistemazione della posizione assicurativa degli/delle iscritti/e mediante l’utilizzo dell’applicativo PassWeb (banca dati I.N.P.S. dei lavoratori) al fine di permettere la liquidazione dei trattamenti pensionistici e di completare l’aggiornamento dell’intera banca dati.
Il/la dipendente mediante l’utilizzo dello SPID può consultare la propria posizione assicurativa, accedendo al sito dell’I.N.P.S. Nel caso riscontrasse delle incongruenze può ricorrere alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa) per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
Con la circolare 15.11.2017 n.169 l’I.N.P.S. ha apportato chiarimenti inerenti alla disciplina della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti dai datori e dalle datrici di lavoro alle gestioni pensionistiche. Pertanto la circolare si riferisce unicamente ai datori e alle datrici di lavoro nella loro qualità di sostituti di imposta, non stabilendo alcun termine entro il quale i lavoratori e le lavoratrici sono obbligati a presentare istanza di R.V.P.A. per la sistemazione della propria posizione assicurativa.
Personale in regime di TFS/TFR
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
– i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30.05.2000 o stipulato successivamente;
– i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000.
Rimangono in regime di TFS i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31.12.2000 e, quale che sia la data della loro assunzione nella pubblica amministrazione, i “magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze armate di polizia, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art.1 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 17.07.1947, n.691, e dalle leggi n.281/85 e n.287/90”.