CORSI SINGOLI (in vigore dal 1/8/2021)
L’iscrizione al corso singolo ha un costo di € 25,00 per ogni CFU previsto per l'insegnamento ed ha validità esclusiva per l’anno accademico di riferimento, il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro le sessioni d’esame del medesimo anno accademico (termine ultimo 28/2/2023). Gli iscritti a insegnamenti 'singoli', possano sostenere i relativi esami, in tutte le sessioni previste per l’anno di riferimento, senza dover attendere la fine del semestre in cui il corso è stato erogato.
Le iscrizioni iniziano il 1° agosto e si concludono inderogabilmente il 31 luglio dell'anno successivo.
Il pagamento deve essere effettuato, in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione. L’ammontare del contributo è commisurato al numero di esami cui lo studente intende iscriversi e non dàdiritto a rimborso nel caso gli esami non vengano sostenuti e/o superati.
Si individuano le seguenti fattispecie:
1) Gli studenti che abbiano necessità di iscriversi a corsi singoli legati ai settori scientifico-disciplinari in cui devono recuperare CFU e sostenere i relativi esami, prima della prova di verifica della preparazione iniziale per l’accesso ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Tuscia, sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione. In questo caso NON è possibile rilasciare il certificato per l’esame sostenuto. Qualora lo studente ne avesse necessità, dovrà pagare il corso singolo come suddetto.
2) Per gli studenti UNITUS e iscritti a corsi interateneo il costo è ridotto del 50%.
3) Le richieste di iscrizione da parte di studenti stranieri vengono accolte previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni, laddove richiesto. Per l'iscrizione è richiesta altresì la presentazione di documenti, tradotti e legalizzati, comprovanti l’iscrizione all’università di provenienza.
4) I dottorandi UNITUS non pagano i corsi singoli.
5) I cittadini non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di iscrizione alle rappresentanze diplomatiche italiane entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero competente.
6) Gli studenti per i quali valgono gli esoneri parziali o le esenzioni totali dalle tasse previste dalla normativa statale vigente, NON sono tenuti al pagamento dei corsi singoli secondo quanto disposto nel presente paragrafo.