TIROCINIO

Regolamento Tirocinio

Uno degli obiettivi della Facoltà di Agraria è la creazione di un collegamento tra periodo di studio e mondo del lavoro. Durante il tirocinio gli studenti applicano le conoscenze acquisite nei corsi universitari all’interno del contesto lavorativo e acquisiscono nuove competenze legate all’attività professionale. È un’esperienza importante per la crescita umana e professionale, poiché rappresenta un primo contatto con il mondo del lavoro e un tassello fondamentale per la costruzione di un curriculum. Il tirocinio prevede un periodo formativo presso aziende, studi professionali, ditte, laboratori o istituzioni ed enti pubblici esterni all’Università; deve essere svolto durante il corso di studi e deve avere una durata non superiore a 12 mesi. Lo studente, inoltre, ha facoltà di svolgere il tirocinio presso l’Università ospitante nel caso di mobilità internazionale, come anche un ulteriore tirocinio nei 18 mesi successivi al conseguimento della laurea. Ogni studente viene seguito da un tutor professionale all’interno dell’ente ospitante e da un tutor formativo identificato tra i docenti della Facoltà di Agraria, che funge da garante del rispetto del progetto formativo concordato. Il numero di ore complessivo da svolgere presso la struttura ospitante è definito dall’ordinamento didattico del corso di studi di appartenenza, tenuto conto della relazione 1 CFU = 25 ore di attività dello studente e comprende l’utilizzo di una parte di ore per la preparazione di una relazione sul tirocinio. La richiesta di tirocinio deve essere formalizzata nel seguente modo: 1 Lo studente dovrà accedere al sito di Facoltà ed entrare nella sezione Tirocini per visionare l’elenco delle strutture convenzionate e decidere se svolgere il proprio tirocinio presso una delle aziende già convenzionate (a) oppure richiedere l’approvazione di una nuova convenzione sotto la supervisione di un docente tutore (b).
a) Lo studente, una volta individuata tra le aziende convenzionate quella d’interesse, dovrà seguire le indicazioni on-line per la compilazione del progetto formativo. Affinché sia possibile tale compilazione la convenzione esistente dovrà indicare una disponibilità di posti diversa da zero, altrimenti sarà necessario effettuare una richiesta di modifica del numero dei posti da parte dell’azienda al Preside di Facoltà.
b) L’eventuale nuova richiesta di convenzione, nonchè il modulo di convenzione stesso, invece, dovranno essere stampati, firmati in originale e consegnati all’Ufficio di Presidenza per l’approvazione del Consigio di Facoltà.
2 Si potrà quindi procedere alla compilazione del modulo del progetto formativo sempre per via telematica. Quest’ultimo stampato e firmato in originale dovrà successivamente essere consegnato in copia al CCS per una successiva ratifica, in originale alla Segreteria Studenti per ritirare il Diario del Tirocinio.
L’apposito diario, da compilare con la registrazione dell’attività giornaliera svolta, dovrà essere controfirmato dal docente tutore e, come certificazione delle presenze, dal responsabile della struttura ospitante.
3 Lo studente è tenuto a presentare al termine del tirocinio una relazione scritta al tutore ove sono esposte criticamente considerazioni e deduzioni sull’attività svolta, anche in riferimento alle cognizioni acquisite durante gli studi. La predetta relazione deve essere presentata separatamente dall’elaborato finale.
L’acquisizione dei crediti associati al tirocinio deve essere certificata dal tutore su uno statino già predisposto dalla Segreteria studenti e dà luogo ad un giudizio motivato di approvazione (idoneità), con contestuale registrazione sul libretto universitario. Lo statino di acquisizione dei crediti associati al tirocinio, unitamente al diario completo delle firme previste, deve essere riconsegnato alla Segreteria Studenti.

NOTA (D.M. n°142 del 25 marzo 1998):

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

FAX-SIMILE di CONVENZIONE DI TIROCINIO

(compilabile solo on-line accedendo alla pagina personale con propri account e password)

TRA

L’Università della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Agraria con sede in via San Camillo de Lellis, snc – Viterbo, 01100, codice fiscale 80029030568, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal suo Preside Prof. Eddo Rugini, nato ad Arcevia il 19 gennaio 1948, e domiciliato per le sue funzioni presso la Presidenza della Facoltà di Agraria, Via S. Camillo de Lellis, snc, Viterbo

E

................................................................., con sede in …..........................……………(prov.............), via …….………………...................….. n°…….., codice fiscale …...…………………………., telefono......................................., e-mail.............................................. d’ora in poi denominata “soggetto ospitante” rappresentata nella persona del titolare ………………………, nato a …....…….…….. il …....………….,

PREMESSO CHE

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già risolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 il/la……………………………………….. si impegna ad accogliere presso le sue strutture contemporaneamente n°…….... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento per un totale massimo di n°........... tirocinanti nel periodo di durata della convenzione (art.5) su proposta della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art.18 della L 196 del 1997.

ART. 2

1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, non comporta alcun onere per l'Ente ospitante e viene svolto dal tirocinante a titolo gratuito.
2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dalla Facoltà in veste di responsabile didattico- organizzativo, e da un responsabile indicato dall'Ente ospitante.
3) Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi del tutore e del responsabile per conto dell'Ente;
c) gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente;
d) le strutture (sedi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1) L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
2) L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali dell'Ente, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti entro tre mesi dalla scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto Viterbo, __________________________________

Firma per la Facoltà (Il Preside) __________________________________________

Firma per l'Ente ospitante ____________________________________

Si autorizza inoltre la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

FIRMA (Ente ospitante) __________________________________