Per le attribuzioni elencate ai numeri 3, 4, 5 e 6 del
primo comma del presente articolo, la partecipazione alle adunanze del Consiglio è
limitata ai soli professori di ruolo; per quelle di cui al n. 1, lettera a) e b) dello
stesso comma partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori, nonché , fino alla loro
cessazione, i professori incaricati e gli assitenti di ruolo.
I criteri di cui al n. 1, lettera a), del primo comma
del presente articolo tengono conto, per quanto riguarda le attribuzioni al personale di
fondi per la ricerca assegnati al Dipartimento, del titolo preferenziale costituito
dallimpegno a tempo pieno nellesercizio dellattività universitaria.
Art. 14
Il Consiglio si riunisce non meno di tre volte
lanno in seduta ordinaria e ogni qualvolta se ne ravvisi lopportunità.
Può essere convocato, oltre che su iniziativa del
Direttore, su richiesta motivata di almeno un terzo dei sui componenti.
Art. 15
Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono rese
pubbliche mediante il deposito dei verbali delle adunanze presso lufficio di
segreteria del Dipartimento. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere
affissi allalbo del Dipartimento per almeno trenta giorni.
Lordine del giorno delle sedute del Consiglio deve
essere comunicato per iscritto a tutti gli aventi diritto a intervenirvi almeno cinque
giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente fatta a domicilio per via
telegrafica, in cui il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
Per la validità delle sedute è necessaria la metà
più uno dei convocati, dal numero dei quali sono sottratti gli assenti giustificati.
Le delibere sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Delle adunanze del Consiglio è redatto verbale a cura
del Segretario, il quale ha presenza consultiva; tale verbale deve essere firmato dal
Direttore e dal Segretario. Copia del verbale è trasmessa, a cura del Direttore, entro il
termine di trenta giorni, alladunanza che ne costituisce oggetto, al Rettore
dellUniversità e, per conoscenza, alla Commissione di Ateneo.
CAPO IV La Giunta
Art. 16
La Giunta del Dipartimento è composta da almeno tre
professori ordinari, da tre professori associati e da due ricercatori, oltre che dal
Direttore e da un Segretario amministrativo; questultimo partecipa soltanto con voto
consultivo.
La Giunta è presieduta dal Direttore del Dipartimento;
le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo.
Qualora le rappresentanze di cui al primo comma del
presente articolo vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni.
Lelezione dei membri della Giunta avviene con voto
limitato nellambito delle singole componenti, nel corso di una seduta del Consiglio
di Dipartimento costituitosi a seggio elettorale.
I membri della Giunta del Dipartimento restano in carica
tre anni accademici consecutivi e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei membri della Giunta si dimetta o
cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a tre mesi, il
Direttore indice unelezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del
componente eletto con votazioni suppletive ha termine lo stesso giorno in cui hanno
termine quelli degli altri componenti la Giunta.
Art. 17
La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore
nellesercizio delle funzioni di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento,
su parere del Consiglio affida ai professori di gli insegnamenti del Corso di dottorato di
ricerca.
Art. 18
La Giunta è convocata dal Direttore del
Dipartimento.
Lordine del giorno delle adunanze della Giunta
deve essere comunicato per iscritto a tutti gli aventi diritto a intervenirvi almeno
cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza, il predetto termine può essere
ridotto a due giorni.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza
di almeno la metà più uno dei convocati, dal numero dei quali sono sottratti gli assenti
giustificati. Degli argomenti discussi nelladunanza della Giunta è redatto verbale.
I verbali delle adunanze della Giunta possono essere
consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.
Le deliberazioni della giunta sono adottate a
maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il
voto del Direttore.
Su sollecitazione del Consiglio di Dipartimento, o in
casi eccezionali, di propria iniziativa, la Giunta può nominare commissioni istruttorie o
di lavoro per lesame di problemi particolari; delle predette commissioni possono far
parte anche membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento. Dette Commissioni sono
comunque tenute a riferire al Consiglio di Dipartimento.
Le deliberazioni della Giunta sono rese pubbliche
mediante affissione allalbo del Dipartimento per la durata di quindici giorni
consecutivi.
CAPO V Il Segretario amministrativo
Art. 19
Per quanto attiene alle funzioni del Segretario
amministrativo del Dipartimento si fa riferimento al disposto di cui allart. 11,
comma 4°, del D.P.R. 567/87.
Per le modalità di sostituzione in caso di assenza si
fa riferimento al D.R. n. 6998 dell11.03.94.
PARTE TERZA DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 20
Previa deliberazione del suo Consiglio, il
Dipartimento può articolarsi in Sezioni, secondo quanto contemplato dal terzo comma
dellart. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Le sezioni di cui al primo comma possono essere
costituite soltanto se risultino funzionali a determinati programmi di ricerca e restano
in vita per il tempo necessario alla conclusione dei programmi stessi.
Le Sezioni, al termine di ogni anno, devono sottoporre
al Consiglio di Dipartimento una relazione illustrativa delle attività svolte ed un
programma scientifico per lanno successivo, onde consentire al Consiglio di
Dipartimento di deliberare, nel quadro della programmazione dellattività
scientifica, circa la convenienza della prosecuzione dellattività della Sezione.
Il Direttore del Dipartimento trasmette per conoscenza
al Consiglio di Amministrazione dellAteneo la deliberazione di costituzione della
Sezione.
Art. 21
Le operazioni elettorali connesse con le votazioni
per la designazione del Direttore, della Giunta e dei rappresentanti del personale non
docente e degli studenti iscritti a dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, sono
svolte nel corso di una seduta del Consiglio di Dipartimento, alluopo costituitosi
in seggio elettorale.
Nel corso delladunanza di cui al primo comma
possono essere presentate candidature.
Le votazioni si svolgono con voto segreto. Lavente
diritto vota per non più di un terzo dei membri da designare.
Le votazioni sono valide quando abbiano votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
La commissione elettorale redige verbale delle
operazioni di voto svolte e lo trasmette, unitamente alle schede, al Direttore o, in
assenza, al Decano del Dipartimento, che ne informa il Consiglio.
Le elezioni di cui ai precedenti commi sono indette ed
espletate prima dellinizio dellanno accademico.
Art. 22
La gestione del Dipartimento è regolata dalle
disposizioni contenute nellart. 86 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché da
quelle contenute nel titolo quinto del D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371.
Art. 23
Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento
ritenute lesive del principio di libertà della ricerca e dellinsegnamento è
ammesso ricorso al Rettore da parte dellinteressato nel termine di trenta giorni
successivi alla pubblicazione della relativa deliberazione. Il Rettore decide il ricorso
su conforme parere espresso dal Senato Accademico.