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REGOLAMENTO GENERALE
D'ATENEO
(DECRETO RETTORALE N. 1373 DEL 26.10.2000)
Articolo
14
Sistema bibliotecario
1. Il Sistema bibliotecario d’Ateneo (SBA) è costituito
dai Poli bibliotecari di cui al successivo comma 3, dalle
Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento, dai fondi
librari e dai Centri di documentazione, in funzione della
utilizzazione ottimale delle risorse bibliografiche e
documentarie e del loro sviluppo.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è rivolto
prevalentemente agli studenti, ai docenti, al personale
tecnico-amministrativo dell’Università della Tuscia, e
prevede la condivisione di risorse e servizi, al fine di
uniformare e ottimizzare i criteri di catalogazione, gli
orari di apertura al pubblico, le norme di prestito e
consultazione, l’informatizzazione dei servizi, la
formazione del personale e l’utilizzazione delle risorse
umane e finanziarie disponibili.
3. Due o più Biblioteche di Facoltà e/o di Dipartimento
appartenenti ad aree culturali affini possono costituire
un Polo bibliotecario al fine di favorire la funzionale
attuazione di quanto previsto al comma 1 dell’art. 38
dello Statuto d’Ateneo.
Il Polo bibliotecario deve disporre di un patrimonio
bibliografico minimo di diecimila unità e di almeno due
unità di personale.
4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in una
Commissione d’Ateneo per le biblioteche (CAB) e in una
Commissione tecnica per le biblioteche (CTB).
5. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è l’organo
centrale di indirizzo del SBA, ha il compito di indicare
gli indirizzi scientifici ed è organo consultivo e
propositivo degli organi di governo dell’Università per
tutte le questioni attinenti ai servizi bibliotecari, in
particolare riguardo alla distribuzione delle risorse
umane e finanziarie e alla politica di sviluppo dei
servizi bibliotecari.
6. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è composta
dal Presidente, da un docente di ruolo per ogni Facoltà
designato dal Consiglio di Facoltà, da tutti i Direttori
di biblioteca e da tre studenti, indicati dai
rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel
Consiglio di amministrazione.
Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di
ruolo dell’Università, dura in carica tre anni solari e
non può essere nominato per più di due volte consecutive.
7. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è convocata
dal Presidente di norma sei volte l’anno e ogni qualvolta
ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
8. La Commissione tecnica per le biblioteche cura i
rapporti tra la Commissione d’Ateneo per le biblioteche e
le singole biblioteche, cura la realizzazione dei progetti
indicati dalla Commissione d’Ateneo per le biblioteche e
approvati dagli organi di governo dell’Università,
individua le soluzioni organizzative più funzionali
all’attuazione degli indirizzi indicati dalla CAB,
promuove l’istituzione di gruppi di lavoro su specifici
obiettivi.
9. La Commissione tecnica per le biblioteche è composta
dai Direttori di biblioteca e dai Collaboratori di
biblioteca con responsabilità organizzative.
10. Le biblioteche che fanno parte del Sistema
bibliotecario d’Ateneo garantiscono i seguenti servizi:
apertura al pubblico, distribuzione e prestito,
catalogazione, cura e ampliamento del patrimonio
bibliografico.
11. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
Regolamento generale, la Commissione d’Ateneo per le
biblioteche propone un regolamento del Sistema
bibliotecario. Il regolamento può prevedere le funzioni di
“Coordinatore della Commissione tecnica delle
biblioteche”, nominato dal Rettore su proposta del
Direttore amministrativo e affidate a funzionario
tecnico-amministrativo di grado idoneo.
Il regolamento è approvato dal Senato accademico e dal
Consiglio di amministrazione ed è reso esecutivo con
decreto del Rettore. |