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REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO
(DECRETO RETTORALE N. 1373 DEL 26.10.2000)

Articolo 14
Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario d’Ateneo (SBA) è costituito dai Poli bibliotecari di cui al successivo comma 3, dalle Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento, dai fondi librari e dai Centri di documentazione, in funzione della utilizzazione ottimale delle risorse bibliografiche e documentarie e del loro sviluppo.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è rivolto prevalentemente agli studenti, ai docenti, al personale tecnico-amministrativo dell’Università della Tuscia, e prevede la condivisione di risorse e servizi, al fine di uniformare e ottimizzare i criteri di catalogazione, gli orari di apertura al pubblico, le norme di prestito e consultazione, l’informatizzazione dei servizi, la formazione del personale e l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili.
3. Due o più Biblioteche di Facoltà e/o di Dipartimento appartenenti ad aree culturali affini possono costituire un Polo bibliotecario al fine di favorire la funzionale attuazione di quanto previsto al comma 1 dell’art. 38 dello Statuto d’Ateneo.
Il Polo bibliotecario deve disporre di un patrimonio bibliografico minimo di diecimila unità e di almeno due unità di personale.
4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in una Commissione d’Ateneo per le biblioteche (CAB) e in una Commissione tecnica per le biblioteche (CTB).
5. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è l’organo centrale di indirizzo del SBA, ha il compito di indicare gli indirizzi scientifici ed è organo consultivo e propositivo degli organi di governo dell’Università per tutte le questioni attinenti ai servizi bibliotecari, in particolare riguardo alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie e alla politica di sviluppo dei servizi bibliotecari.
6. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è composta dal Presidente, da un docente di ruolo per ogni Facoltà designato dal Consiglio di Facoltà, da tutti i Direttori di biblioteca e da tre studenti, indicati dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione.
Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo dell’Università, dura in carica tre anni solari e non può essere nominato per più di due volte consecutive.
7. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è convocata dal Presidente di norma sei volte l’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
8. La Commissione tecnica per le biblioteche cura i rapporti tra la Commissione d’Ateneo per le biblioteche e le singole biblioteche, cura la realizzazione dei progetti indicati dalla Commissione d’Ateneo per le biblioteche e approvati dagli organi di governo dell’Università, individua le soluzioni organizzative più funzionali all’attuazione degli indirizzi indicati dalla CAB, promuove l’istituzione di gruppi di lavoro su specifici obiettivi.
9. La Commissione tecnica per le biblioteche è composta dai Direttori di biblioteca e dai Collaboratori di biblioteca con responsabilità organizzative.
10. Le biblioteche che fanno parte del Sistema bibliotecario d’Ateneo garantiscono i seguenti servizi: apertura al pubblico, distribuzione e prestito, catalogazione, cura e ampliamento del patrimonio bibliografico.
11. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento generale, la Commissione d’Ateneo per le biblioteche propone un regolamento del Sistema bibliotecario. Il regolamento può prevedere le funzioni di “Coordinatore della Commissione tecnica delle biblioteche”, nominato dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo e affidate a funzionario tecnico-amministrativo di grado idoneo.
Il regolamento è approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed è reso esecutivo con decreto del Rettore.

 

 

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