REGOLAMENTO DEL CENTRO DI CALCOLO

(emanato con decreto rettorale n.1051/03 del 17.11.2003)

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Il presente regolamento riguarda i compiti istituzionali, la gestione amministrativa ed il funzionamento del Centro di Calcolo Universitario quale Centro di Servizi dell’Università degli Studi della Tuscia.

 

Art. 2

Finalità ed attività

È affidata al Centro di Calcolo la gestione di apparecchiature informatiche di uso comune a più strutture universitarie o a più uffici amministrativi.

Il Centro assiste i Dipartimenti, le Biblioteche e le Facoltà nella utilizzazione di sistemi informatici a fini scientifici, didattici e gestionali anche stipulando apposite convenzioni.

Il Centro assiste gli Uffici Amministrativi  dell’Università al fine di adottare l’impiego di procedure e metodologie per l’automazione dei servizi.

Il Centro svolge assistenza tecnico-scientifica e didattica al fine di realizzare un migliore utilizzo delle strutture informatiche e di promuovere lo sviluppo di conoscenze nel campo dell’informatica.

Il Centro favorisce e sviluppa rapporti con altri Centri di Calcolo universitari e non.

Il Centro appresta e gestisce una biblioteca di programmi e di opere relative al calcolo elettronico ed ai suoi problemi.

Al fine di attuare tali obiettivi, il Centro è articolato nelle seguenti sezioni, da attivarsi con deliberazione del Consiglio:

 

Art. 3

Organi

Gli Organi del Centro sono:

 

 

Art. 4

Il Consiglio Tecnico Scientifico del Centro

Il Consiglio Tecnico Scientifico è l’organo competente per tutte le questioni riguardanti il funzionamento del Centro previste dallo Statuto e dal Regolamento d’Ateneo e di volta in volta ad esso sottoposte. Individua le linee di politica tecnico-scientifica del Centro. In particolare:

Il Consiglio Tecnico Scientifico è composto da:

Il Consiglio Tecnico Scientifico può, per discutere determinati argomenti, sentire esperti del settore informatico appartenenti all’Ateneo.

Il Consiglio Tecnico Scientifico, in relazione alla discussione di problemi tecnici di competenza delle singole sezioni del Centro, può richiedere, sentito il Direttore Tecnico, la presenza del responsabile di sezione.

Il Consiglio Tecnico Scientifico può delegare l’esercizio di alcune sue funzioni alla Giunta che è tenuta a dare comunicazione degli atti compiuti al Consiglio Tecnico Scientifico stesso nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Tecnico Scientifico dura in carica tre anni solari.

Alle sedute del Consiglio Tecnico Scientifico partecipa con voto consultivo il Segretario Amministrativo del Centro.

 

Art. 5

La Giunta

La Giunta è costituita dal Presidente, dal Direttore Tecnico, con voto consultivo, e da tre membri, questi ultimi eletti dal Consiglio Tecnico Scientifico nel suo ambito.
La Giunta predispone le attività correnti del Centro e ne dà comunque comunicazione al Consiglio Tecnico Scientifico nella successiva riunione.

Alle sedute della Giunta partecipa con voto consultivo il Segretario Amministrativo del Centro.

 

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Tecnico Scientifico tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio stesso. È nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio e può essere rieletto per una sola volta consecutiva. L’adunanza del Consiglio in cui si procede alla elezione del Presidente è presieduta dal decano del Consiglio, che provvede altresì alla relativa convocazione entro 30 giorni dalla nomina dei componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente rappresenta il Centro nei confronti delle altre amministrazioni, Enti o terzi che abbiano relazioni con il Centro; è consegnatario dei materiali acquisiti e delle scorte in dotazione al Centro.

Il Presidente coordina le attività del Direttore Tecnico.

Il Presidente è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro.

Il Presidente designa un Vicepresidente tra i docenti del Consiglio Tecnico Scientifico, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

 

Art. 7

Il Direttore Tecnico

Il Direttore sarà preferibilmente un funzionario EP, area funzionale delle strutture di elaborazione dati, nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio Tecnico Scientifico.

Il Direttore Tecnico partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio Tecnico Scientifico.Il Direttore Tecnico sovrintende e coordina le attività tecniche del Centro ed in particolare è responsabile della pianificazione, organizzazione e controllo delle attività svolte dal personale del Centro.

A tal fine coordina le sezioni in cui è articolato il Centro e svolge le proprie mansioni avvalendosi della collaborazione dei responsabili di sezione.

Nell’ambito delle linee programmatiche stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico svolge attività altamente specializzate di studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati seguendone la progettazione e la pianificazione; effettua studi di fattibilità e propone metodi e strumenti da utilizzare per l’elaborazione dei dati.

Cura inoltre l’introduzione di nuove tecniche e metodologie relative all’uso di apparecchiature hardware e strumenti software.

Cura l’organizzazione delle eventuali ore di straordinario e di lavoro notturno e festivo nell’ambito delle risorse allo scopo destinate. Nei limiti delle sue competenze, verifica l’esatta e puntuale esecuzione delle incombenze derivanti dalle attività istituzionali del Centro, dai contratti che il Centro stipula nonché l’esatto adempimento dei servizi e delle forniture al Centro da parte di terzi.

Il Direttore Tecnico dura in carica un triennio solare e può essere riconfermato.

 

Art. 8

Organico

            Il Centro è dotato di personale tecnico e amministrativo. Per l’espletamento di attività di ricerca facenti capo a dipartimenti e Facoltà, il Centro potrà, in via temporanea, avvalersi della collaborazione di personale degli stessi, sulla base di appositi accordi o convenzioni stipulate con gli organismi interessati.

 

Art. 9

Risorse finanziarie e gestione del Centro

            L’autonomia finanziaria ed amministrativa del Centro è garantita dai fondi all’uopo stanziati dall’Università anche su assegnazione del MIUR o dagli utenti (sia interni che esterni) che ne utilizzano i servizi ai fini di ricerca scientifica o da finanziamenti provenienti da altri Enti.

Art. 10

Altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme generali di governo dell’Università.