REGOLAMENTO
DEL CENTRO DI CALCOLO
(emanato con decreto rettorale n.1051/03 del
17.11.2003)
Art. 1
Il presente regolamento riguarda i compiti
istituzionali, la gestione amministrativa ed il funzionamento del Centro di
Calcolo Universitario quale Centro di Servizi dell’Università degli Studi della
Tuscia.
Art. 2
È affidata al Centro di Calcolo la gestione di apparecchiature informatiche di uso comune a più strutture universitarie o a più uffici amministrativi.
Il Centro assiste i Dipartimenti, le
Biblioteche e le Facoltà nella utilizzazione di sistemi informatici a fini
scientifici, didattici e gestionali anche stipulando apposite convenzioni.
Il Centro assiste gli Uffici
Amministrativi dell’Università al fine
di adottare l’impiego di procedure e metodologie per l’automazione dei servizi.
Il Centro svolge assistenza
tecnico-scientifica e didattica al fine di realizzare un migliore utilizzo
delle strutture informatiche e di promuovere lo sviluppo di conoscenze nel
campo dell’informatica.
Il Centro favorisce e sviluppa rapporti con
altri Centri di Calcolo universitari e non.
Il Centro appresta e gestisce una biblioteca
di programmi e di opere relative al calcolo elettronico ed ai suoi problemi.
Al fine di attuare tali obiettivi, il Centro
è articolato nelle seguenti sezioni, da attivarsi con deliberazione del
Consiglio:
Art. 3
Organi
Gli Organi del Centro sono:
Art. 4
Il Consiglio Tecnico Scientifico è l’organo
competente per tutte le questioni riguardanti il funzionamento del Centro
previste dallo Statuto e dal Regolamento d’Ateneo e di volta in volta ad esso
sottoposte. Individua le linee di politica tecnico-scientifica del Centro. In
particolare:
Il Consiglio Tecnico Scientifico è composto
da:
Il Consiglio Tecnico Scientifico può, per
discutere determinati argomenti, sentire esperti del settore informatico
appartenenti all’Ateneo.
Il Consiglio Tecnico Scientifico, in
relazione alla discussione di problemi tecnici di competenza delle singole
sezioni del Centro, può richiedere, sentito il Direttore Tecnico, la presenza
del responsabile di sezione.
Il Consiglio Tecnico Scientifico può delegare
l’esercizio di alcune sue funzioni alla Giunta che è tenuta a dare
comunicazione degli atti compiuti al Consiglio Tecnico Scientifico stesso nella
prima riunione successiva.
Il Consiglio Tecnico Scientifico dura in
carica tre anni solari.
Alle sedute del Consiglio Tecnico Scientifico
partecipa con voto consultivo il Segretario Amministrativo del Centro.
La Giunta
La Giunta è costituita dal Presidente, dal Direttore
Tecnico, con voto consultivo, e da tre membri, questi ultimi eletti dal
Consiglio Tecnico Scientifico nel suo ambito.
La Giunta predispone le attività correnti del Centro e ne dà comunque
comunicazione al Consiglio Tecnico Scientifico nella successiva riunione.
Alle sedute della Giunta partecipa con voto
consultivo il Segretario Amministrativo del Centro.
Art. 6
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Tecnico
Scientifico tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio stesso. È nominato
con decreto rettorale, dura in carica un triennio e può essere rieletto per una
sola volta consecutiva. L’adunanza del Consiglio in cui si procede alla
elezione del Presidente è presieduta dal decano del Consiglio, che provvede
altresì alla relativa convocazione entro 30 giorni dalla nomina dei componenti
del Consiglio stesso.
Il Presidente rappresenta il Centro nei confronti
delle altre amministrazioni, Enti o terzi che abbiano relazioni con il Centro;
è consegnatario dei materiali acquisiti e delle scorte in dotazione al Centro.
Il Presidente coordina le attività del
Direttore Tecnico.
Il Presidente è responsabile della gestione
amministrativa e contabile del Centro.
Il Presidente designa un Vicepresidente tra i docenti del Consiglio Tecnico Scientifico, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 7
Il Direttore Tecnico
Il Direttore sarà preferibilmente un funzionario EP, area funzionale delle strutture di elaborazione dati, nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio Tecnico Scientifico.
Il Direttore Tecnico partecipa con voto
consultivo alle sedute del Consiglio Tecnico Scientifico.Il Direttore Tecnico
sovrintende e coordina le attività tecniche del Centro ed in particolare è
responsabile della pianificazione, organizzazione e controllo delle attività
svolte dal personale del Centro.
A tal fine coordina le sezioni in cui è
articolato il Centro e svolge le proprie mansioni avvalendosi della
collaborazione dei responsabili di sezione.
Nell’ambito delle linee programmatiche
stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico svolge attività altamente specializzate
di studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati seguendone la
progettazione e la pianificazione; effettua studi di fattibilità e propone
metodi e strumenti da utilizzare per l’elaborazione dei dati.
Cura inoltre l’introduzione di nuove tecniche
e metodologie relative all’uso di apparecchiature hardware e strumenti
software.
Cura l’organizzazione delle eventuali ore di
straordinario e di lavoro notturno e festivo nell’ambito delle risorse allo
scopo destinate. Nei limiti delle sue competenze, verifica l’esatta e puntuale
esecuzione delle incombenze derivanti dalle attività istituzionali del Centro,
dai contratti che il Centro stipula nonché l’esatto adempimento dei servizi e
delle forniture al Centro da parte di terzi.
Il Direttore Tecnico dura in carica un
triennio solare e può essere riconfermato.
Art. 8
Organico
Il Centro è
dotato di personale tecnico e amministrativo. Per l’espletamento di attività di
ricerca facenti capo a dipartimenti e Facoltà, il Centro potrà, in via
temporanea, avvalersi della collaborazione di personale degli stessi, sulla
base di appositi accordi o convenzioni stipulate con gli organismi interessati.
Art. 9
Risorse finanziarie e gestione del Centro
L’autonomia
finanziaria ed amministrativa del Centro è garantita dai fondi all’uopo
stanziati dall’Università anche su assegnazione del MIUR o dagli utenti (sia
interni che esterni) che ne utilizzano i servizi ai fini di ricerca scientifica
o da finanziamenti provenienti da altri Enti.
Art. 10
Altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme generali di governo dell’Università.