UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA - VITERBO
REGOLAMENTO PER
L’ACCESSO AI SERVIZI
DEL CENTRO
STAMPA DI ATENEO
(Decreto Rettorale n.834/04 del 7.10.2004)
Art.1
Il Regolamento disciplina l’accesso ai servizi del Centro Stampa di Ateneo, individuando i soggetti legittimati all’accesso, le tipologie di servizi, le procedure necessarie per ottenerli e le relative tariffe.
Art.2
Possono accedere ai servizi del Centro Stampa di Ateneo le strutture didattiche e scientifiche, attraverso i rispettivi Centri di Spesa.
Art.3
I servizi del Centro Stampa di Ateneo sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di lavori che, nell' ambito delle finalità istituzionali delle strutture richiedenti, siano di supporto alla ricerca scientifica, alla didattica, all'attività amministrativa.
Art.4
Le richieste di servizi del Centro Stampa di Ateneo dovranno essere formulate dal Direttore del Centro di Spesa utilizzando l'apposito modulo. Il Responsabile del Centro Stampa di Ateneo, verificata l' ammissibilità della richiesta e la possibilità tecnica di eseguire il lavoro, entro 7 giorni dalla richiesta, comunicherà al Centro di Spesa interessato il preventivo dei costi e dei tempi necessari per la realizzazione.
La consegna del lavoro commissionato sarà eseguita entro 30 giorni dall'accettazione del preventivo, che dovrà essere formulata per iscritto. In ogni caso, per ragioni tecniche od organizzative, tale termine potrà essere prorogato, previa comunicazione in tal senso al Centro di Spesa richiedente. La stampa definitiva del lavoro sarà realizzata previo rilascio, da parte del Direttore del Centro di Spesa, del «Visto, si stampi»,
Art.5
Le tariffe dei servizi sono determinate sulla base dei costi effettivi della prestazione. I costi terranno conto dei seguenti elementi:
- spese di materiali di consumo
- quote di ammortamento e manutenzione delle attrezzature
- eventuali altre spese occorrenti per l'effettuazione delle prestazioni richieste.
Per i servizi di informazione generale sulle Facoltà richiesti dalle Presidenze di Facoltà, le tariffe applicate saranno ridotte del 20 per cento.
Entro il 1° dicembre di ogni anno saranno pubblicate le tariffe applicate per l'anno successivo, con l'indicazione, in linea con quanto previsto al primo comma del presente articolo, dei costi di riferimento. Nell'ipotesi in cui il tipo di lavoro richiesto non rientrasse tra quelli descritti nel listino delle tariffe, i costi del servizio saranno calcolati facendo, comunque, applicazione dei principi stabiliti nel presente articolo.
Art.6
Il pagamento del corrispettivo dei servizi prestati dovrà essere eseguito dai Centri di Spesa entro e non oltre 60 giorni dalla consegna del lavoro. In mancanza del pagamento nel termine sopra indicato, il Centro di Spesa inadempiente non potrà avere accesso ai servizi del Centro Stampa di Ateneo finché non avrà effettuato la liquidazione della prestazione.
Art.7
Il Centro Stampa di Ateneo non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, anche nei confronti dei terzi, per l'ipotesi in cui la pubblicazione e/o diffusione dei lavori eseguiti da parte delle strutture richiedenti integri la violazione di norme di legge, regolamenti, statuti, etc. E, così, a titolo meramente esemplificativo, il Centro Stampa non risponde della violazione delle norme sul copyright, sul diritto d'autore, etc..
In ogni caso, il Centro Stampa non assume la qualifica di stampatore ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni e, pertanto, non è soggetto agli obblighi e alle responsabilità ivi previsti.
Art.8
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo dell'Ateneo.