Procedura di valutazione comparativa per la copertura di numero un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 , n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
VISTA la legge 21febbraio 1980, n. 28;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO il decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTO la legge 12 ottobre 1993, n. 413;
VISTO la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 relativo all’individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell’art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il decreto ministeriale di data 23 giugno 1997 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998;
VISTO il decreto ministeriale 26.02.1999 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il decreto legge 17 giugno 1999, n. 178 recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
VISTA la richiesta di copertura mediante valutazione comparativa di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia formulata dal Consiglio della facoltà di Agraria – sedute del 29 marzo 2000 e 11 aprile 2000;
VISTE le deliberazioni in merito assunte dal Senato accademico di questo Ateneo nella seduta del 31 marzo 2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 aprile 2000 con la quale è stata approvata la copertura finanziaria per il posto richiesto, e comunque nell’ambito del rispetto dei limiti al fabbisogno di cassa e del 90% sul fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, subordinando le effettive prese di servizio del personale al verificarsi delle predette condizioni;
Decreta
Art. 1
Valutazioni comparative
E’ indetta, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 310 e secondo le norme del regolamento emanato con D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà e per il settore scientifico-disciplinare sotto riportato:
FACOLTÀ DI AGRARIA
Discipline:
Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Dendrologia
Dendrometria
Ecofisiologia dei sistemi forestali
Ecologia forestale
Inventari forestali
Pianificazione ecologica del territorio forestale
Selvicoltura generale
Selvicoltura industriale e alberature
Selvicoltura speciale
Selvicoltura urbana
Vivaistica forestale e rimboschimenti
Totale discipline: 15
Settori scientifico-disciplinari affini: G03B.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: è richiesta una solida esperienza didattica su materie specifiche del raggruppamento, obbligatorie e professionalizzanti nel Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (acquisita nei corsi curricolari con relative esercitazioni).
Si richiede inoltre che a caratterizzare l’impegno scientifico siano le nuove tendenze concettuali e di sviluppo della pianificazione, della gestione sostenibile delle risorse forestali, conoscenze di tematiche di monitoraggio e di tecniche dendrometriche inventariali, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del settore assestamentale nella ricerca e nell’attività professionale.
Si richiede di avere affrontato approfonditamente argomenti relativi all’analisi del territorio, in particolare per le aree protette e alla definizione degli interventi di assestamento forestale per conservare, pianificare e valorizzare l’ambiente.
E’ richiesta infine attitudine a organizzare e dirigere ricerche sulle problematiche di cui sopra anche a livello interdisciplinare.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: non è previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all’art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3
Domande di ammissione – Termini e modalità.
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo della domanda (Allegato A per i cittadini italiani e Allegato B per i cittadini Stranieri) fornito anche per via telematica sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unitus.it) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia - in carta semplice – che, debitamente firmata, potrà consegnare a mano – unitamente alla fotocopia del codice fiscale – a questa Università – Ufficio Affari generali della segreteria del rettore, Via San Giovanni Decollato, 1 – Viterbo, nei giorni dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle 13.00 - entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non farà fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata a mano, potrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo – Ufficio Concorsi -via San Giovanni Decollato, 1 – 01100 VITERBO, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del posto per il quale concorre, la facoltà, la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda di partecipazione.
La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
Il candidato che intende partecipare alla valutazione comparativa per più settori scientifico-disciplinari, dovrà presentare distinte domande e relativi allegati in plichi separati per ogni settore, facendo menzione in ciascuna di esse delle altre valutazioni comparative alle quali ha chiesto di partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:
Il candidato è escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l’anno solare di riferimento.
Il candidato italiano dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
I candidati che intendano avvalersi del diritto di cui all’art. 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale procura del regno". L’assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità.
4 ) elenco delle pubblicazioni in duplice copia.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art. 1 della legge 23.8.1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì dimostrare il possesso dei documenti e titoli di cui al punto 2) mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
A tali fini, i candidati possono compilare l’allegato "C" al presente bando.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.5.1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.5.1989, n. 223, devono produrre i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) in originale o in copia autenticata.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa od altre amministrazioni.
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio concorsi (tel. 0761292735/4).
Art. 4
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L’esclusione, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Rettore.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.
Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di facoltà, fra i professori ordinari e deve afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 3 del D.P.R. 19.10.1998, n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
I componenti elettivi sono individuati da quattro professori ordinari, eletti fra i professori non in servizio presso questo Ateneo dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
L’elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall’art. 3, commi 6,7,8,9,10 e 11 del D.P.R. 19.10.1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 6
Adempimenti delle commissioni
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del rettorato e della facoltà che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è previsto, per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, lo svolgimento di una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva. Tale prova è pubblica e consiste in una lezione su un tema assegnato con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.
La sede il giorno e l’ora della prova didattica sono comunicati al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.
Per sostenere la prova didattica i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
Art. 7
Accertamento della regolarità degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di tre idonei, per ciascun posto bandito.
Il Rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati e trasmette gli atti ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, può proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma è assicurata idonea pubblicità anche per via telematica. La nomina è disposta con decreto rettorale.
Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarità dei relativi atti.
La facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in ordine alla copertura del posto bandito, può avvalersi delle procedure di cui al precedente comma soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data.
I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori ordinari, i quali non siano stati nominati dalle università che hanno bandito il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti a seguito di chiamate da parte di altre università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l’università che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo.
Le relazioni riassuntive dei lavori delle commissioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.
Art. 8
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
L’Università provvede, a richiesta dell’interessato che deve essere prodotta entro novanta giorni dal termine di scadenza per eventuali impugnative, a restituire a ciascun candidato le pubblicazioni ed i documenti prodotti, a spese del destinatario. Scaduto il termine fissato per la richiesta di restituzione, gli atti saranno definitivamente archiviati.
Art. 9
Documenti di rito
Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea dovrà presentare o far pervenire all’Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’invito, i seguenti documenti:
a ) luogo e data di nascita;
b ) cittadinanza;
c ) godimento dei diritti civili e politici;
d ) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti;
e ) posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari.
Il candidato italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che sia dipendente di ruolo di amministrazioni dello Stato o universitarie è dispensato dal presentare la dichiarazione di cui al n. 5, purché comprovi tale sua qualità presentando una dichiarazione attestante che è in attività di servizio presso l’amministrazione da cui dipende, con l’indicazione della qualifica ricoperta e della retribuzione in godimento.
Il cittadino extracomunitario dovrà presentare o far pervenire all’Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’invito, i seguenti documenti:
I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2,3,4,5, dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell’esito del concorso.
Il candidato extracomunitario che sia dipendente di ruolo di amministrazioni dello Stato o universitarie è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 1) 2) 4) e 5) purché comprovi tale sua qualità presentando un’attestazione in carta legale rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l’indicazione della retribuzione goduta alla data dell’attestazione stessa.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 novembre 1968, n.15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati cittadini.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 10
Nomina
Subordinatamente all’accertamento dell’effettiva disponibilità finanziaria per le spese di personale ed in conformità alle disposizioni dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la nomina a professore straordinario è disposta con decreto rettorale a decorrere dal 1° novembre successivo alla proposta della facoltà.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali dei candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del presente bando è il responsabile dell’Ufficio Concorsi.
Art. 13
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato anche per via telematica sul sito internet dell’Ateneo http://www.unitus.it.
Art. 14
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa universitaria e quella di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Il presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Viterbo,
IL RETTORE
Prof. Marco Mancini
ALLEGATO A
Schema della domanda per i candidati cittadini italiani
(in carta semplice)
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi della Tuscia
Ufficio Concorsi
Via San Giovanni Decollato, 1
01100 VITERBO
Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………
(provincia di ………………..……… ) il ……………… e residente in ………………..……………..
(provincia di ……………..………… ) via ………………..…………….. n. … c.a.p. ………………..
Codice di identificazione personale (fiscale) ……………………………………………………...…
chiede di partecipare alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare G03A, presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia, indetta con decreto rettorale n. 296/2000 del 11/04/2000.
Il sottoscritto dichiara:
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
Data, …………………………………………….
Firma ……………...……………………………
____________________
ALLEGATO B
Schema della domanda per i candidati cittadini stranieri
(in carta semplice)
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi della Tuscia
Ufficio Concorsi
Via San Giovanni Decollato, 1
01100 VITERBO
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… nato a (indicare la località e lo Stato) …………………………………………………………………
il ………………………………………….…………… e residente in ………………..……………..
via …………………………………………..…..…………….. n. ….… c.a.p. ……………..………..
Codice di identificazione personale (fiscale) ……………………………………………………...…
chiede di partecipare alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare G03A, presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia, indetta con decreto rettorale n. 296/2000 del 11/04/2000.
Il sottoscritto dichiara:
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
Data, …………………………………………….
Firma ……………...……………………………
____________________
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1, D.P.R. n. 403/1998)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 4 legge n. 15/1968 e art. 2, D.P.R. n. 403/1998)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome ______________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a _______________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ___________________________________ c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495,496 del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Il dichiarante
_________________________________