Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto

di professore universitario di ruolo di seconda fascia

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 , n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

VISTA la legge 21febbraio 1980, n. 28;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO il decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTA la legge 12 ottobre 1993, n. 413;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 relativo all’individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell’art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto ministeriale di data 23 giugno 1997 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998;

VISTO il decreto ministeriale 26.02.1999 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il D.P.R. 23.03.2000, n. 117, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2000;

VISTA la richiesta di copertura mediante valutazione comparativa di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, - settore scientifico-disciplinare C01B (Merceologia) formulata dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 9 giugno 2000;

VISTE le deliberazioni in merito assunte dal Senato accademico di questo Ateneo nella seduta del 20 giugno 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2000 con la quale è stata approvata la copertura finanziaria per i posti richiesti, e comunque nell’ambito del rispetto dei limiti al fabbisogno di cassa e del 90% sul fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, subordinando l’effettiva presa di servizio al verificarsi delle predette condizioni;

 

CONSIDERATO che per la copertura dei posti suddetti, ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre procedere all’indizione di distinte valutazioni comparative;

 

Decreta

 

Art. 1

Valutazione comparativa

 

            E’ indetta, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e secondo le norme del regolamento emanato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà e per il settore scientifico-disciplinare sotto riportato:

 

FACOLTÀ DI ECONOMIA

 

·        Settore scientifico-disciplinare C01B – Merceologia - un posto.

Discipline:

            Analisi merceologica

            Chimica merceologica

            Merceologia

            Merceologia dei prodotti alimentari

            Merceologia delle risorse naturali

            Merceologia doganale

            Tecnologia dei cicli produttivi

            Tecnologia ed economia delle fonti di energia

            Teoria e tecnica della qualità delle merci

 

Totale discipline: 9     

 

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.

 

Tipologia di impegno scientifico e didattico

-         Tipologia di impegno scientifico: si richiede attività di ricerca nell’ambito del settore disciplinare con particolare attenzione all’applicazione delle nuove tecnologie nei cicli di produzione di beni e servizi ed al rapporto tra sistemi qualità e logiche di produzione.

-         Tipologia dell’impegno didattico: si richiede un impegno conforme alle necessità della Facoltà con riferimento alle discipline del settore ed in particolare alla tecnologia dei cicli produttivi.

La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto è indicata ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà che ha proposto il bando.

 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: è previsto un numero massimo di dieci pubblicazioni scientifiche.

Ai sensi del sesto comma dell’art. 2 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, l’inosservanza di tale limite comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.

 

 

Art. 2

Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa

 

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all’art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

 

            Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

 

1)      coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

 

2)      coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

 

3)      coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 

4)      i professori di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura di valutazione comparativa o in uno dei settori affini, ove previsti;

 

5)      di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10, dell’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: “Coloro che abbiano già presentato alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare”

 

            I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
 
            Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

           

 

Art. 3

Domande di ammissione –Termini e modalità.

 

            Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo della domanda (Allegato A per i cittadini italiani e Allegato B per i cittadini Stranieri) fornito anche per via telematica sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unitus.it/) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia - in carta semplice – che, debitamente firmata, potrà consegnare a mano – unitamente alla fotocopia del codice fiscale – a questa Università – Ufficio Affari generali della segreteria del rettore, Via San Giovanni Decollato, 1 – Viterbo, nei giorni dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle 13.00 - entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale, Concorsi ed esami.

Il bando sarà affisso all’albo dell’ateneo e della Facoltà di Economia che lo ha richiesto e sarà pubblicato integralmente anche sul sito internet dell’Ateneo http://www.unitus.it/.

A tal fine non farà fede la data di compilazione per via telematica.

 

            La copia stampata della domanda, invece che consegnata a mano, potrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo – Ufficio Concorsi -via San Giovanni Decollato, 1 – 01100 VITERBO, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del posto per il quale concorre, la facoltà, la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare.

 

            I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.

 

            Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda di partecipazione.

 

            La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

 

            Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

 

1)      la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

 

2)      di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

             

3)      di non essere professore di ruolo di prima o seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione o in uno dei settori affini, ove indicati;

 

4)      di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10, dell’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: “Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare”

 

La mancanza nella domanda di tale dichiarazione comporta l’esclusione dal concorso.

Il candidato è escluso dalle procedure, successive alla quinta, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.

La verifica dell’osservanza degli obbighi di cui al comma 10 dell’art. 2, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, è disposta dal MURST con le modalità ivi previste.

 

5)      Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Il candidato italiano dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

 

6)      Di essere iscritto nelle liste elettorali – precisandone il comune - , indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

 

7)      L’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

 

Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

           

6)      di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

 

7)      di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

 

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.

 

I candidati che intendano avvalersi del diritto di cui all’art. 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

 

I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

 

1)      curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

 

2)      documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco. I documenti e titoli vanno prodotti in originale o copia conforme all’originale;

 

3)      pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in copia conforme all’originale.

 

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

 

Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660: “Ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale procura del regno”. L’assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità.

 

4 ) elenco delle pubblicazioni in duplice copia.

 

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art. 1 della legge 23.8.1988, n. 370;  se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme  al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

 

I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì  dimostrare il possesso dei documenti e titoli di cui al punto 2) mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive  consentite dalla legge  4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

 

A tali fini, i candidati possono compilare l’allegato “C” al presente bando

 

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.5.1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

 

I candidati cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.5.1989, n. 223, devono produrre i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) in originale o in copia autenticata.

 

Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

 

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa od altre amministrazioni.

 

Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

 

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio concorsi (tel. 0761292735/4) .

 

 

Art. 4

Esclusione dalla valutazione comparativa

        

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

 

L’esclusione, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Rettore.

 

 

 

Art. 5

Commissioni giudicatrici

 

Le commissioni giudicatrici sono costituite conformemente alle disposizioni di cui all’art 3 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

 

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque  dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

 

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

 

La commissione deve concludere i suoi lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

 

 

Art. 6

Adempimenti delle commissioni e prove d’esame

 

Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del rettorato e della facoltà che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

 

Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a)      originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b)      apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c)      congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

d)      rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

e)      continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

 

Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

 

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a)      attività didattica svolta anche all’estero;

b)      i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c)      l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d)      i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

e)      il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

f)        l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

g)      l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

h)      il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

 

La tipologia di impegno scientifico e didattico indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è previsto lo svolgimento di una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate. Tali prove sono pubbliche. La prova didattica consiste in una lezione su un tema assegnato con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

 

La sede il giorno e l’ora della prova didattica sono comunicati al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.

 

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

 

a)      carta d’identità;

b)      passaporto;

c)      patente automobilistica;

d)      libretto ferroviario personale;

e)      tessera postale;

f)        porto d’armi;

g)      fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

 

 

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti

 

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

 

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i nominativi di non più di tre idonei, per ciascun posto bandito.

 

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi degli idonei.

Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti.

 

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine, assegnandole un termine.

 

Entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica. La nomina del candidato prescelto dal Consiglio di Facoltà è disposta con decreto rettorale.

 

La facoltà qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto al comma 8 dell’art. 5 del D.P.R. 23 marzo 2000, n, 117.

 

Qualora la facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 4 dell’art. 5 del predetto D.P.R. senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

 

I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associato, i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4 dell’art. 5 del predetto D.P.R., possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altre università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

L’ idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del già citato D.P.R., vi rinunci, perde il titolo alla chiamata da parte di altri atenei.

 

L’Università che ha nominato in ruolo un Professore associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.P.R. in narrativa e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo.

 

Le relazioni riassuntive dei lavori delle commissioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

 

 

Art. 8

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

 

L’Università provvede, a richiesta dell’interessato che deve essere prodotta entro novanta giorni dal termine di scadenza per eventuali impugnative, a restituire a ciascun candidato le pubblicazioni ed i documenti prodotti, a spese del destinatario. Scaduto il termine fissato per la richiesta di restituzione, gli atti saranno definitivamente archiviati.

 

 

 

 

Art. 9

Documenti di  rito

 

Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea dovrà presentare o far pervenire all’Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’invito, i seguenti documenti:

 

1)      il certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei mesi dalla comunicazione dell’esito del concorso, rilasciato dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l’indicazione dell’avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell’art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

 

2)    opzione, ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, tra il regime d’impiego a tempo pieno o definito;

 

3)  dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri uffici retribuiti alle      dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311);

 

4)  dichiarazione ai sensi dell’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

 

5)    dichiarazione attestante:

 

a ) luogo e data di nascita;

b ) cittadinanza;

c ) godimento dei diritti civili e politici;

d ) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti;

e ) posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari.

 

Il candidato italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che sia dipendente di ruolo di amministrazioni dello Stato o universitarie è dispensato dal presentare la dichiarazione di cui al n. 5, purché comprovi tale sua qualità presentando una dichiarazione attestante che è in attività di servizio presso l’amministrazione da cui dipende, con l’indicazione della qualifica ricoperta e della retribuzione in godimento.

 

Il cittadino extracomunitario dovrà presentare o far pervenire all’Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’invito, i seguenti documenti:

 

1)      certificato di nascita;

2)      certificato di cittadinanza;

3)      il certificato medico, rilasciato dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l’indicazione dell’avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell’art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

4)      certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Se residente in Italia, il cittadino straniero deve presentare, oltre al certificato anzidetto, anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano ed il certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale;

5)      certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

6)      dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311);

7)      dichiarazione ai sensi dell’art. 145 della legge 29 dicembre 1973, n. 1092;

8)      opzione, ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, tra il regime d’impegno a tempo pieno o definito.

 

I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2,3,4,5, dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell’esito del concorso.

 

Il candidato extracomunitario che sia dipendente di ruolo di amministrazioni dello Stato o universitarie è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 1) 2) 4) e 5) purché comprovi tale sua qualità presentando un’attestazione in carta legale rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l’indicazione della retribuzione goduta alla data dell’attestazione stessa.

 

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 novembre 1968, n.15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati cittadini.

 

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane.

 

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

 

 

Art. 10

Nomina

 

Subordinatamente all’accertamento dell’effettiva disponibilità finanziaria per le spese di personale ed in conformità alle disposizioni dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la nomina a professore associato è disposta con decreto rettorale a decorrere dal 1° novembre successivo alla proposta della facoltà.

 

 

Art. 11

Trattamento dei dati personali

 

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali dei candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

 

 

Art. 12

Responsabile del procedimento

 

Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del presente bando è il responsabile dell’Ufficio Concorsi.

 

 

Art. 13

Disposizioni finali

 

  Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la vigente normativa universitaria e quella di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

 

Viterbo,

 

                                                                                    IL RETTORE

                                                                                Prof. Marco Mancini

 


                                                                                                                        ALLEGATO A

Schema della domanda per i candidati cittadini italiani

                             (in carta semplice)

 

                                                                              Al Magnifico Rettore

                                                                               dell’Università degli studi della Tuscia

                                                                              Ufficio Concorsi

                                                                              Via San Giovanni Decollato, 1

01100 VITERBO

 

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………

(provincia di ………………..……… ) il ……………… e residente in  ………………..……………..

(provincia di ……………..………… ) via ………………..…………….. n. … c.a.p. ………………..

Codice di identificazione personale  (fiscale) ………………………………………………………...

chiede di partecipare alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare C01B presso la facoltà di Economia, dell’Università degli Studi della Tuscia, indetta con decreto rettorale n. 826/2000 del 4 luglio 2000.

Il sottoscritto dichiara:

      

a)      di possedere la cittadinanza italiana (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica);

 

b)      di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………. …………………………. (1);

 

c)      di non aver riportato condanne penali (2);

 

d)      di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 , primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 

e)      di non essere professore di ruolo di prima o seconda fascia inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale presenta domanda di partecipazione (o in uno dei settori affini ove previsti);

 

f)        di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………………………………………………. ;

 

g)      di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ……………………………… c.a.p. ……………… via ………………………………………. n. ….………. (tel. ……………………………………….);

 

h)      di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10, dell’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: “Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.” (La mancanza nella domanda di tale dichiarazione comporta l’esclusione dal concorso).

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

            Il sottoscritto allega alla presente domanda:

 

a)      fotocopia del codice fiscale;

b)      curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

c)      documenti e titoli in originale o copia autentica, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco;

d)      pubblicazioni in originale o copia autenticata;

e)      elenco delle pubblicazioni in duplice copia.

 

 

Data, ………………………………….

 

 

                                                                                             Firma ……………...……………………………

 

____________________

 

 

1)      indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione;

2)      dichiarare le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico.


                                                                                                                        ALLEGATO B

Schema della domanda per i candidati cittadini stranieri

                             (in carta semplice)

 

                                                                              Al Magnifico Rettore

                                                                               dell’Università degli studi della Tuscia

                                                                              Ufficio Concorsi

                                                                              Via San Giovanni Decollato, 1

                                                                              01100                      VITERBO

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… nato a (indicare la località e lo Stato) …………………………………………………………………

  il ………………………………………….…………… e residente in  ………………..……………..

  via …………………………………………..…..…………….. n. ….… c.a.p. ……………..………..

Codice di identificazione personale (fiscale) …………………………………………………....……

chiede di partecipare alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare C01B, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia, indetta con decreto rettorale n. 826/2000 del 4 luglio 2000.

Il sottoscritto dichiara:

 

a)      di possedere la cittadinanza …………………………………………………….;

 

b)      di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o provenienza);

 

c)      di non aver riportato condanne penali (1);

 

d)      di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 , primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 

e)      di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia presso Università italiana inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale presenta domanda di partecipazione (o in uno dei settori affini ove previsti);

 

i)        di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10, dell’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: “Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.” (La mancanza nella domanda di tale dichiarazione comporta l’esclusione dal concorso).

 

f)        di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

 

g)      di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ……………………………… c.a.p. ………… via ……….…………………………………. n. ….………. (tel. ……………………………………….);

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

 

            Il sottoscritto allega alla presente domanda:

 

a)      fotocopia del codice fiscale;

b)      curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

c)      documenti e titoli in originale o copia autentica, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco;

d)      pubblicazioni in originale o copia autenticata;

e)      elenco delle pubblicazioni in duplice copia.

 

 

Data, ………………………….

 

 

                                                                                             Firma ……………...……………………………

 

____________________

 

 

1)      dichiarare le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico.

 


                                                                                                                                        ALLEGATO  C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1, D.P.R. n. 403/1998)

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 4 legge n. 15/1968 e art. 2, D.P.R. n. 403/1998)

 

IL  SOTTOSCRITTO

 

Cognome __________________________________________________________________________

                                                     (per le donne indicare il cognome da nubile)

 

nome ______________________________ codice  fiscale ___________________________________

 

nato a ____________________________  (provincia ______________ ) il __________________

 

attualmente residente a _______________________________________ (provincia  ______________)

 

indirizzo ___________________________________ c.a.p. _____­_______ telefono n. ____________

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495,496 del codice penale e delle leggi speciali in materia

 

DICHIARA

 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                        Luogo e data ________________________

                                                                                                            Il dichiarante

 

                                                                                    _________________________________